Open·Parlamento
HomeNormeCodice CivileArt. 1001
Codice Civile

Art. 1001 — Obbligo di restituzione. Misura della diligenza

ELI /it/codice-civile/art/1001parte di Codice Civile
Art. 1001. (Obbligo di restituzione. Misura della diligenza). L'usufruttuario deve restituire le cose che formano oggetto del suo diritto, al termine dell'usufrutto, salvo quanto e' disposto dall'art. 995. Nel godimento della cosa egli deve usare la diligenza del buon padre di famiglia.

↑ Tutti gli articoli di Codice Civile · fonte Normattiva ↗

← Art. 1000 Art. 1002 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.