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Codice delle Assicurazioni

Art. 49 — Riserve tecniche

ELI /it/codice-assicurazioni/art/49parte di Codice delle Assicurazioni
Art. 49. Riserve tecniche 1. L'impresa rispetta, per le assicurazioni e le operazioni comprese nel portafoglio della sede secondaria, le disposizioni relative alla disciplina delle riserve tecniche delle imprese con sede legale nella Repubblica. 2. Per la localizzazione degli attivi posti a copertura delle riserve tecniche si applicano le disposizioni di cui all'articolo 38, comma 6. L'ISVAP puo' tuttavia richiedere che gli attivi siano localizzati nel territorio della Repubblica, ove cio' sia ritenuto necessario per la salvaguardia degli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative. 3. L'impresa che e' autorizzata ad esercitare congiuntamente i rami vita ed i rami infortuni e malattia rispetta le disposizioni stabilite per le imprese con sede legale nel territorio della Repubblica.

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