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Codice delle Assicurazioni

Art. 340 — Margine di solvibilita' disponibile nei rami vita

ELI /it/codice-assicurazioni/art/340parte di Codice delle Assicurazioni
Art. 340. Margine di solvibilita' disponibile nei rami vita 1. Sino al 31 dicembre 2009, su motivata richiesta dell'impresa che esercita i rami vita, l'ISVAP puo' autorizzare a comprendere nel margine di solvibilita' disponibile, per periodi singolarmente non superiori a dodici mesi, una aliquota degli utili futuri dell'impresa, nei limiti ed alle condizioni previste dal regolamento di cui all'articolo 44, comma 4. 2. Ai fini della richiesta di cui al comma 1, l'impresa presenta una relazione, redatta e sottoscritta dall'attuario incaricato, che convalidi la plausibilita' della realizzazione di detti utili nel futuro ed un piano che illustri come in seguito potranno essere rispettati i limiti, anche in relazione al venir meno della possibilita' di utilizzo degli utili futuri, alla scadenza del periodo transitorio.

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