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Codice delle Assicurazioni

Art. 317 — Altre violazioni

ELI /it/codice-assicurazioni/art/317parte di Codice delle Assicurazioni
Art. 317. Altre violazioni 1. L'inosservanza degli articoli 133, 134, commi 2 e 3, 146 e 148, comma 11, o delle relative norme di attuazione, e' punita, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento a euro settemilacinquecento. 2. L'inosservanza dell'obbligo di consegna del contrassegno o del certificato di assicurazione o dell'attestazione sullo stato del rischio e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro millecinquecento a euro quattromilacinquecento. 3. L'inosservanza della disposizione di cui all'articolo 151, comma 5, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila ad euro seimila.

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