Codice delle Assicurazioni
Art. 307 — Collaborazione con la Guardia di finanza
Art. 307. Collaborazione con la Guardia di finanza 1. Nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, l'ISVAP puo' avvalersi della Guardia di finanza, che esegue le verifiche e gli accertamenti richiesti agendo con i poteri di indagine ad essa attribuiti ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi. 2. Tutte le notizie, le informazioni e i dati acquisiti dalla Guardia di finanza nell'assolvimento dei compiti previsti dal comma 1 sono comunicati all'ISVAP.
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