Open·Parlamento
HomeNormeCodice delle AssicurazioniArt. 295
Codice delle Assicurazioni

Art. 295 — Diritti degli assicurati nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada

ELI /it/codice-assicurazioni/art/295parte di Codice delle Assicurazioni
Art. 295. Diritti degli assicurati nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada 1. Gli assicurati con imprese che esercitano l'assicurazione della responsabilita' civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti che siano poste in liquidazione coatta possono far valere, nei limiti delle somme indicate nell'articolo 283, comma 4, i diritti derivanti dal contratto nei confronti della CONSAP - Fondo di garanzia per le vittime della strada, agendo nei confronti del commissario.

↑ Tutti gli articoli di Codice delle Assicurazioni · fonte Normattiva ↗

← Art. 294 Art. 296 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.