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Codice delle Assicurazioni

Art. 288 — Diritti degli assicurati nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada

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Art. 288. Diritti degli assicurati nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada 1. Gli assicurati con imprese che esercitano i rami di responsabilita' civile dei veicoli a motore e dei natanti e che siano poste in liquidazione coatta possono far valere, nei limiti delle somme indicate dall'articolo 283, comma 4, i diritti derivanti dal contratto nei confronti della CONSAP - Fondo di garanzia per le vittime della strada, agendo nei confronti dell'impresa designata per il territorio in cui e' avvenuto il sinistro.

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