Codice delle Assicurazioni
Art. 282 — Gruppi e societa' non iscritte all'albo
Art. 282. Gruppi e societa' non iscritte all'albo 1. Le disposizioni degli articoli di cui al presente capo si applicano anche nei confronti dei gruppi e delle societa' per i quali, pur non essendo intervenuta l'iscrizione, ricorrano le condizioni per l'inserimento nell'albo dei gruppi assicurativi.
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