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Codice delle Assicurazioni

Art. 270 — Diritto alla compensazione nei rapporti con l'impresa di assicurazione

ELI /it/codice-assicurazioni/art/270parte di Codice delle Assicurazioni
Art. 270. Diritto alla compensazione nei rapporti con l'impresa di assicurazione 1. L'adozione di un provvedimento di risanamento o di una procedura di liquidazione, da parte di un altro Stato membro nei confronti di un'impresa di assicurazione che ha sede legale in tale Stato, non pregiudica il diritto del creditore di invocare la compensazione nei rapporti con l'impresa di assicurazione secondo quanto previsto dall'articolo 56 della legge fallimentare. 2. La disposizione di cui al comma 1 non osta alle azioni di annullamento, di nullita' o di inopponibilita' degli atti pregiudizievoli per la massa dei creditori previste dalla legislazione dello Stato membro dell'impresa nei confronti della quale e' stata adottata la misura di risanamento o di liquidazione. Nota all'art. 270: - L'art. 56 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e' il seguente: «Art. 56 (Compensazione in sede di fallimento). - I creditori hanno diritto di compensare coi loro debiti verso il fallito i crediti che essi vantano verso lo stesso, ancorche' (19) non scaduti prima della dichiarazione di fallimento. Per i crediti non scaduti la compensazione tuttavia non ha luogo se il creditore ha acquistato il credito per atto tra i vivi dopo la dichiarazione di fallimento o nell'anno anteriore.».

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