Codice delle Assicurazioni
Art. 27 — Rispetto delle norme di interesse generale
Art. 27. Rispetto delle norme di interesse generale 1. L'impresa non puo' stipulare contratti, nonche' fare ricorso a forme di pubblicita' che siano in contrasto con disposizioni nazionali di interesse generale, ivi comprese quelle poste a protezione degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative.
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