Codice delle Assicurazioni
Art. 268 — Diritti reali di terzi su beni situati nel territorio della Repubblica
Art. 268. Diritti reali di terzi su beni situati nel territorio della Repubblica 1. L'adozione di un provvedimento di risanamento o di una procedura di liquidazione, da parte di un altro Stato membro nei confronti di un'impresa di assicurazione che ha sede legale in tale Stato, non pregiudica i diritti reali di terzi su beni, mobili o immobili, siano essi beni determinati o universalita' di beni indeterminati, di proprieta' dell'impresa di assicurazione che si trovano nel territorio della Repubblica. 2. E' assimilato ad un diritto reale il diritto, iscritto in pubblico registro e opponibile a terzi, che consenta di ottenere un diritto reale ai sensi del comma 1. 3. La disposizione di cui al comma 1 non osta alle azioni di nullita', annullamento o di inopponibilita' degli atti pregiudizievoli per la massa dei creditori previste dalla legislazione dello Stato membro dell'impresa nei confronti della quale e' stata adottata la misura di risanamento o di liquidazione.
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