Codice delle Assicurazioni
Art. 245 — Liquidazione coatta amministrativa
Art. 245. Liquidazione coatta amministrativa 1. Il Ministro delle attivita' produttive, su proposta dell'ISVAP, puo' disporre, con decreto, la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' in tutti i rami e la liquidazione coatta amministrativa, anche quando ne sia in corso l'amministrazione straordinaria ovvero la liquidazione secondo le norme ordinarie, qualora le irregolarita' nell'amministrazione o le violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie ovvero le perdite previste siano di eccezionale gravita'. 2. La liquidazione coatta puo' essere proposta dall'ISVAP, con il medesimo procedimento indicato nel comma 1, anche a seguito di istanza motivata degli organi amministrativi, dell'assemblea straordinaria, dei commissari straordinari o dei liquidatori ricorrendo i presupposti di cui al comma 1. 3. Il decreto del Ministro delle attivita' produttive e la proposta dell'ISVAP sono comunicati dai commissari liquidatori agli interessati, che ne facciano richiesta, non prima dell'insediamento. 4. Dalla data di emanazione del decreto cessano le funzioni degli organi amministrativi e di controllo, nonche' di ogni altro organo dell'impresa che sia ancora in carica. Cessano altresi' le funzioni dell'assemblea dei soci, fatte salve le ipotesi previste dagli articoli 262, comma 1, e 263, comma 2. 5. La liquidazione si compie sotto la vigilanza dell'ISVAP, che si avvale, qualora l'impresa operi attraverso succursali stabilite in altri Stati membri, anche delle autorita' di vigilanza di tali Stati. I provvedimenti e la procedura di liquidazione coatta amministrativa di imprese italiane si applicano e producono i loro effetti negli altri Stati membri. 6. L'ISVAP, qualora sia necessario od opportuno ai fini della liquidazione, puo' autorizzare i commissari liquidatori a proseguire operazioni specificamente individuate. 7. Le imprese di assicurazione non sono soggette a procedure concorsuali diverse dalla liquidazione coatta prevista dalle norme del presente capo. Per quanto non espressamente previsto si applicano, se compatibili, le disposizioni della legge fallimentare.
Modificato / richiamato da
Modifica · 3
- D.L. 23/04 — Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le autoritativo, nel modificare l'art. 389, comma 1 del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (in S.O. n. 6, relativo alla G.U. 14/02/2019, n. 38), ha conseguentemente disposto (con l'art. 5, comma 1) la modifica dell'art.…
- D.L. 36/04 — Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilautoritativo, nel modificare l'art. 389, comma 1 del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (in S.O. n. 6, relativo alla G.U. 14/02/2019, n. 38), ha conseguentemente disposto (con l'art. 42, comma 1, lettera a)) la modif…
- D.lgs 14/01 — Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottoautoritativoha disposto (con l'art. 370, comma 1, lettera b) e 2) la modifica dell'art. 245, comma 7.
↑ Tutti gli articoli di Codice delle Assicurazioni · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.