Codice delle Assicurazioni
Art. 212 — Procedure di controllo interno
Art. 212. Procedure di controllo interno 1. Le imprese di cui all'articolo 210 instaurano adeguate procedure di controllo interno, individuando una funzione per la produzione dei dati e delle informazioni utili ai fini dell'esercizio della vigilanza supplementare sull'impresa di assicurazione. 2. Le imprese di cui all'articolo 211, comma 1, sono tenute a fornire alla capogruppo le informazioni da questa richieste ai fini dell'esercizio della vigilanza supplementare sull'impresa di assicurazione o sul gruppo assicurativo.
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