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Codice delle Assicurazioni

Art. 209 — Comunicazioni alla Commissione europea sulle assicurazioni obbligatorie

ELI /it/codice-assicurazioni/art/209parte di Codice delle Assicurazioni
Art. 209. Comunicazioni alla Commissione europea sulle assicurazioni obbligatorie 1. L'ISVAP comunica alla Commissione europea le assicurazioni di cui la legge italiana dispone l'obbligatorieta', indicando le disposizioni, legislative e di attuazione, vigenti per ciascuna di esse e specifica le informazioni che e' necessario riportare nel documento che l'impresa di assicurazione consegna all'assicurato per l'attestazione dell'avvenuto assolvimento dell'obbligo.

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