Codice delle Assicurazioni
Art. 178 — Inversione dell'onere della prova nei giudizi risarcitori
Art. 178. Inversione dell'onere della prova nei giudizi risarcitori 1. Nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al contraente di un contratto di assicurazione sulla vita di cui ai rami III e V dell'articolo 2, comma 1, spetta all'impresa l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta.
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