Open·Parlamento
HomeNormeCodice delle AssicurazioniArt. 165
Codice delle Assicurazioni

Art. 165 — Raccordo con le disposizioni del codice civile

ELI /it/codice-assicurazioni/art/165parte di Codice delle Assicurazioni
Art. 165. Raccordo con le disposizioni del codice civile 1. Fermo restando quanto diversamente disposto dal presente codice, i contratti di assicurazione, coassicurazione e riassicurazione rimangono disciplinati dalle norme del codice civile.

↑ Tutti gli articoli di Codice delle Assicurazioni · fonte Normattiva ↗

← Art. 164 Art. 166 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.