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Codice delle Assicurazioni

Art. 162 — Determinazione dell'oggetto della delega

ELI /it/codice-assicurazioni/art/162parte di Codice delle Assicurazioni
Art. 162. Determinazione dell'oggetto della delega 1. Le assicurazioni sono stipulate con contratto unico, sottoscritto da tutti i coassicuratori, per una stessa durata e con premio globale. 2. La delega e' attribuita ad uno dei coassicuratori affinche' curi la gestione del contratto per conto e nell'interesse di tutti. 3. Il coassicuratore delegatario esercita tutte le attribuzioni previste con la delega e quelle spettanti secondo gli usi. 4. Il coassicuratore delegatario determina le condizioni di assicurazione ed il tasso del premio da applicare al contratto.

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