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Codice delle Assicurazioni

Art. 147 — Stato di bisogno del danneggiato

ELI /it/codice-assicurazioni/art/147parte di Codice delle Assicurazioni
Art. 147. Stato di bisogno del danneggiato 1. Nel corso del giudizio di primo grado, gli aventi diritto al risarcimento che, a causa del sinistro, vengano a trovarsi in stato di bisogno, possono chiedere che sia loro assegnata una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva del danno. 2. Il giudice civile o penale, sentite le parti, qualora da un sommario accertamento risultino gravi elementi di responsabilita' a carico del conducente, con ordinanza immediatamente esecutiva provvede all'assegnazione della somma ai sensi del comma 1, nei limiti dei quattro quinti della presumibile entita' del risarcimento che sara' liquidato con la sentenza. Se la causa civile e' sospesa ai sensi dell'articolo 75, comma 3, del codice di procedura penale, l'istanza e' proposta al presidente del tribunale dinanzi al quale e' pendente la causa. 3. L'istanza puo' essere riproposta nel corso del giudizio. 4. L'ordinanza e' irrevocabile fino alla decisione del merito. Nota all'art. 147: - L'art. 75, comma 3, del codice di procedura penale e' il seguente: «Art. 75 (Rapporti tra azione civile e azione penale). - 1 - 2. (Omissis). 3. Se l'azione e' proposta in sede civile nei confronti dell'imputato dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado, il processo civile e' sospeso fino alla pronuncia della sentenza penale non piu' soggetta a impugnazione, salve le eccezioni previste dalla legge».

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