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Codice delle Assicurazioni

Art. 124 — Gare e competizioni sportive

ELI /it/codice-assicurazioni/art/124parte di Codice delle Assicurazioni
Art. 124. Gare e competizioni sportive 1. Le gare e le competizioni sportive di qualsiasi genere di veicoli a motore e le relative prove non possono essere autorizzate, anche se in circuiti chiusi, se l'organizzatore non abbia provveduto a contrarre assicurazione per la responsabilita' civile. 2. L'assicurazione copre la responsabilita' dell'organizzatore e degli altri obbligati per i danni arrecati alle persone, agli animali e alle cose, esclusi i danni prodotti ai partecipanti stessi e ai veicoli da essi adoperati.

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