Open·Parlamento
HomeNormeCodice delle AssicurazioniArt. 111
Codice delle Assicurazioni

Art. 111 — Requisiti particolari per l'iscrizione dei produttori diretti e dei collaboratori degli intermediari

ELI /it/codice-assicurazioni/art/111parte di Codice delle Assicurazioni
Art. 111. Requisiti particolari per l'iscrizione dei produttori diretti e dei collaboratori degli intermediari 1. Il possesso dei requisiti di onorabilita' di cui all'articolo 110, comma 1, e' richiesto anche per i produttori diretti ed e' accertato dall'impresa per conto della quale i medesimi operano. 2. Le imprese per conto delle quali agiscono i produttori diretti provvedono ad impartire una formazione adeguata in rapporto ai prodotti intermediati ed all'attivita' complessivamente svolta. 3. Il possesso dei requisiti di onorabilita' di cui all'articolo 110, comma 1, e' richiesto anche per i soggetti iscritti nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera e), ed e' accertato dall'intermediario per conto del quale essi operano. 4. I soggetti iscritti nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera e), devono possedere cognizioni e capacita' professionali adeguate all'attivita' ed ai prodotti sui quali operano, accertate mediante attestato con esito positivo relativo alla frequenza a corsi di formazione professionale a cura delle imprese o dell'intermediario assicurativo. 5. Le disposizioni previste nei commi 3 e 4 si applicano altresi' ai soggetti addetti all'attivita' di intermediazione svolta nei locali dove l'intermediario opera.

↑ Tutti gli articoli di Codice delle Assicurazioni · fonte Normattiva ↗

← Art. 110 Art. 112 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.