La Costituzione italiana
La Costituzione della Repubblica Italiana — entrata in vigore il 1° gennaio 1948 — è la legge fondamentale dello Stato: 139 articoli che fissano principi, diritti, doveri e l’ordinamento della Repubblica. Qui la sua struttura, con gli articoli chiave da esplorare con fonti reali.
Principi fondamentali (artt. 1–12)
Le fondamenta della Repubblica: democratica e fondata sul lavoro (art. 1), i diritti inviolabili dell’uomo (art. 2), l’uguaglianza formale e sostanziale (art. 3), il ripudio della guerra (art. 11), la tutela del paesaggio e della ricerca (art. 9) e delle minoranze linguistiche (art. 6).
Parte I — Diritti e doveri dei cittadini (artt. 13–54)
- Rapporti civili (13–28): libertà personale, di domicilio, di manifestazione del pensiero (art. 21), diritto di difesa (art. 24), principio di legalità penale.
- Rapporti etico-sociali (29–34): famiglia, salute (art. 32), scuola e istruzione (art. 34).
- Rapporti economici (35–47): tutela del lavoro, libertà sindacale, iniziativa economica privata (art. 41), proprietà, risparmio.
- Rapporti politici (48–54): voto, partiti, doveri verso la Repubblica e fedeltà alla Costituzione.
Parte II — Ordinamento della Repubblica (artt. 55–139)
- Il Parlamento (55–82): Camera e Senato, formazione delle leggi, l’iter legislativo.
- Il Presidente della Repubblica (83–91).
- Il Governo (92–100): Consiglio dei Ministri, pubblica amministrazione, organi ausiliari.
- La Magistratura (101–113): indipendenza, CSM, giurisdizione.
- Regioni, Province, Comuni (114–133): autonomie territoriali.
- Garanzie costituzionali (134–139): la Corte Costituzionale (art. 134) e la revisione costituzionale.
Esplora il testo con le fonti
Ogni articolo può essere interrogato sull’app: ottieni la risposta con il riferimento normativo reale e, dove disponibile, la giurisprudenza costituzionale collegata. Vedi anche la guida a come citare una norma con l’ELI e il corpus delle norme indicizzate.
Strumento informativo — non è consulenza legale. Testo ufficiale: Gazzetta Ufficiale e Normattiva.